TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo
Decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero
dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione
collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai
, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli
, salvo diverse intese tra le associazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Richiami all’Art. 47:
-
Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all’
, esercita le competenze
del rapprese
ntante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’
e i termini e con le modalità ivi previste con
riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato
eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al
sono individuate dagli accordi
collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di
elezione o designazione sono individuate con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
sentite le associazioni di cui al
3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all’
. Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello
nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative
vengono individuati settori e attività, oltre all’edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di
rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione
che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui
all’
4. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai
luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al
. Il
termine di preavviso non opera in caso d
i infortunio grave. In tale ultima ipotesi l’accesso avviene previa
segnalazione all’organismo paritetico.
5. Ove l’azienda impedisca l’accesso, nel rispetto delle modalità di cui al
, al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all’organismo paritetico o, in sua mancanza, all’organo di
vigilanza territorialmente competente.
6. L’organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all’
comunica alle aziende e ai lavoratori
interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di
salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale
da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le
modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali,
da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.
8. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con
l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.
Richiami all’Art. 48:
-
Articolo 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti
produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
a)
i porti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della Legge 28 gennaio 1994, n. 84
, sedi di autorità
portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con Decreto dei Ministri del lavoro, della salute
e delle politiche sociali e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
Decreto;
b) centri intermodali di trasporto di cui alla Direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;