CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
– Appendice Normativa
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singole attrezzature, vale per ognuna di esse la data di comunicazione della richiesta cumulativa.
L’ASL/ARPA dovrà comunicare al datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data della comunicazione della
richiesta cumulativa con differimento dei termini, l’impegno scritto a portare a compimento la verifica periodica,
direttamente o med
iante l’intervento del Soggetto Abilitato indicato, nei 30 giorni successivi alla data effettiva
di richiesta di verifica.
Resta ferma la possibilità per il richiedente di indicare espressamente, anche nel caso di comunicazione di
richiesta di verifica periodica successiva alla prima di una singola attrezzatura di lavoro, una data effettiva di
richiesta di verifica, da cui far decorrere i 30 giorni, posteriore alla data riportata nella comunicazione di
richiesta di verifica della suddetta singola attrezzatura.
2.
Applicabilità dell’
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con riferimento alle attività di verifica
periodica delle attrezzature di lavoro
Le attività di verifica periodica di attrezzature di lavoro svolte dai soggetti titolari della funzione e dai soggetti
abilitati devono intendersi come
“servizi di natura intellettuale”, e pertanto, in conformità alle disposizioni di cui
, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non soggette alle disposizioni di cui al
dello stesso articolo. Resta inteso, inoltre, che i soggetti individuati dalla legislazione vigente per
l’effettuazione delle verifiche periodiche sono in possesso, ope legis, dei requisiti tecnico professionali di cui
all’
, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. Attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso
Fermo restando gli
obblighi del datore di lavoro di cui all’
, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
per le attrezzature cedute allo stesso a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso, la richiesta di
verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso, anche in considerazione della
previsione di cui all’
, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. oltre che nell’ottica della
semplificazione delle procedure.
4. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di
riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla
temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a
116 kW e serbatoi di GPL
Premesso che gli obblighi stabiliti dall’
, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore
d
i lavoro sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all’
articolo 69, comma 1, lettera a)
, del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si ritiene che le attrezzature di cui al suddetto
, se non sono necessarie
all’attuazione di un processo produttivo, non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al
. Per quanto sopra esposto si evidenzia che:
a)
alle centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle
installate nei condomini, non si applicano le disposizioni del
, ma continua ad
applicarsi il D.M. 01.12.1975;
b) ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico, non si
applicano le disposizioni del
, ma continuano ad applicarsi il D.M. 01.12.2004, n. 329,
il D.M. 29.02.1988, il D.M. 23.09.2004 ed il D.M. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di
applicazione.
5. Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici
I sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati
“macchine
speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi”, non rispondono alla definizione di apparecchio di
sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1
(“apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a
sollevare e movime
ntare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”), in quanto i
limiti di tali macchine sono costituiti da barre di carico (o americane) alle quali vengono collegati gli allestimenti
scenici e non da ganci o altri organi di presa. Pertanto, tali attrezzature sono escluse dal campo di
applicazione dell’
, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., peraltro non rientrando le stesse tra le
tipologie elencate nell’
Resta fermo che il datore di lavoro è tenuto ad ottemperare agli obblighi di cui all’
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
6. Ponti sollevatori per veicoli
I ponti sollevatori per veicoli non rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette agli obblighi di verifica
periodica di cui all’
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non rispondenti alla definizione di
apparecchi di sollevamento, ai sensi della succitata norma UNI ISO 4306-1.
7. Carrelli commissionatori
Si precisa preliminarmente che le tipologie di attrezzature di lavoro elencat
e nell’
81/2008 e s.m.i. sono le stesse già soggette a precedenti norme in materia di verifiche periodiche (tra cui
D.P.R. 547/55, D.M. 329/04, ecc.), salvo il caso in cui il legislatore ha voluto intenzionalmente estendere
l’obbligo delle stesse attraverso il D.Lgs. n. 106/2009 ad altre attrezzature (ovvero ai carrelli semoventi a
braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti su colonne).
Con riferimento ai carrelli commissionatori, gli stessi sono definiti come carrelli con posto di guida elevabile
destinati ad operazioni di picking (prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature; vedere anche norma