DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
– Appendice Normativa
Pagina 134 di 279
contrassegni in maniera evidente i luoghi della discoteca di maggiore impatto sonoro al livello
massimo
consentito, l’individuazione di tali zone dovrebbe essere indicata in un lay-out tecnico dei locali a
cura del gestore;
b)
introdurre l’obbligo o comunque favorire o incentivare la realizzazione di zone di “decompressione
acustica” con livelli sonori inferiori agli 85 dB, a cui invitare periodicamente a rotazione, nel corso della
serata i frequentatori, con l’invito a sostarvi prima dell’uscita dalla discoteca;
c) informazione sanitaria
L’informazione sui rischi per i lavoratori risulta prevista dalle norme vigenti, potrebbe utilmente essere
realizzata una previsione normativa di obbligo di informazione sui rischi da parte dei gestori nei confronti
dell’utenza, che potrebbe essere utilmente inserita nell’ambito di una informazione più allargata ad altri rischi
(alcool, droghe) in grado di interagire con l’esposizione ad alti livelli di rumore nel determinare incidenti
stradali come effetto extrauditivo del rumore elevato.
Allegato 2 -
Strategia di misura dell’esposizione a rumore nel settore della musica
Trattandosi di esposizioni variabili nel tempo, occorre riferirsi alla settimana ricorrente a massimo rischio (SRMR)
come prevista nell’
del D.Lgs. 81/2008, che ai fini della presente Linea Guida viene
definita come la terza peggiore settimana in termini di esposizione a rumore avvenuta nell’anno trascorso
nell’ipotesi che l’attività non subirà sostanziali variazioni nell’immediato futuro.
Una variazione significativa delle modalità di esposizione comporta infatti l’esigenza di rivedere la
valutazione del rischio
Occorrerà pertanto stabilire in tale SRMR i tempi di esposizione alla musica, evidenziando eventuali tempi di
esposizione a livelli apprezzabilmente diversi (es: esposizione durante le prove, esposizione durante le
rappresentazioni oppure esposizioni a musica proveniente dal proprio strumento, musica proveniente solo da altri
strumenti e pause in ambienti comunque rumorosi).
Per quanto riguarda le misurazioni relative alla produzione di musica, effettuate secondo i metodi e la
strumentazione consigliati dalle Norme UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011, andranno condotte su almeno 3
brani interi ra
ppresentativi delle tipologie musicali proposte o comunque percepite nell’ambito della propria attività.
In ogni caso dovranno essere considerate anche le esposizioni più significative in termini di livello di rumore.
I livelli equivalenti così misurati (L
Aeq
in dB(A)) andranno mediati energeticamente per ogni tempo di esposizione
identificato nella SRMR e i valori medi con i relativi tempi di esposizione andranno utilizzati per il calcolo del L
EX,w
in
dB(A) secondo la formula:
con
L
EX,w
= livello di esposizione settimanale a rumore [dB(A)]
T
0
= tempo di riferimento del L
EX,w
[2400 minuti o 40 ore]
L
Aeq,
T
i
= livello equivalente di esposizione nel tempo i-esimo [dB(A)]
T
i
= durata dell’esposizione al L
eq
i-esimo [minuti o ore]
Per quanto riguarda la pressione acustica di picco, durante le misurazioni condotte su almeno 3 brani interi
rappresentativi delle tipologie musicali proposte o comunque percepite nell’ambito della propria attività, andrà
registrato anche il livello di picco ponderato C (L
C,picco
in dB(C)) e ai fini della valutazione del rischio considerare il
valore massimo tra quelli registrati.
Allegato 3 - Requisiti e standard acustici di alcuni luoghi di lavoro non industriali
Per quanto attiene ai requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli
edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, il riferimento legislativo
attualmente vigente è il DPCM 05/12/1997.
Questo si applica alle categorie indicate nella tabella A allegata al presente decreto, nello specifico, con riferimento
al campo di applicazione delle presenti LG, le categorie da prendere in considerazione sono le F e G:
categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.
I componenti degli edifici da considerare sono le partizioni orizzontali e verticali, i servizi a funzionamento
discontinuo e continuo, mentre le grandezze cui far riferimento sono indicate nella tabella seguente: