DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
– Appendice Normativa
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Vista l’estrema variabilità dei livelli di esposizione a rumore nel settore della musica, si raccomanda di ricorrere
all’
, che consente di attribuire ai lavoratori una esposizione al rumore superiore ai valori superiori di azione
(L
EX
> 85 dB(A) e/o L
Cpicco
> 137 dB(C)), limitandosi a determinare il livello di rumore determinato dalle sorgenti
sonore ai fini dell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per la riduzione del rischio. A
supporto di quest’ultimo adempimento il D.Lgs. 81/08 rimanda alla Norma UNI/TR 11347:2010.
Si ricorda infine che nella valutazione del rischio va tenuto conto anche di eventuali fattori sinergici di rischio
(rumore impulsivo, sostanze ototossiche, vibrazioni, segnali di avvertimento acustico).
5.
MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELL’ESPOSIZIONE
In questo paragrafo sono descritte le strategie atte a limitare l’esposizione a rumore dei lavoratori nei settori della
musica e dell’intrattenimento.
In termini generali gli interventi tecnici per ridurre il rischio sono:
interventi sulla sorgente riducendo, per quanto possibile, il livello sonoro;
posizionare e orientare le sorg
enti in modo da ridurre l’amplificazione del segnale verso aree in cui non è
necessario esporre il personale;
installare, laddove possibile e previsto, un idoneo sistema di controllo delle emissioni nella catena di
amplificazione;
agire con interventi correttivi del fonoisolamento di pareti o partizioni o con schermi a protezione dei
lavoratori;
correggere la risposta acustica degli ambienti per ridurre il fenomeno di amplificazione dei livelli dovuto a
riverberazione.
Alla riduzione dell’esposizione al rumore possono contribuire anche le seguenti misure organizzative, protettive e
informative:
limitazione del tempo in cui i lavoratori sono esposti a livelli sonori elevati, anche mediante una rotazione
del personale dalle zone più rumorose a quelle più silenziose;
identificazione con segnaletica idonea delle aree in cui i valori pari a 85 dB(A) di L
Aeq
e 137 dB(C) di L
Cpicco
possono essere superati e informare i lavoratori del rischio che deriva dal sostare in quelle aree
rapportandolo ad un tempo limite di esposizione;
informare e formare i propri lavoratori sui rischi connessi al rumore e sulle misure attuate per eliminare o
ridurre tali rischi;
fornire idonei dispositivi di protezione individuale dell’udito;
informare i prestatori di servizi esterni
all’attività o occasionalmente impiegati dell’obbligo di tener conto
della salute e della sicurezza dei loro lavoratori, imponendo di attenersi alle misure di protezione previste
dalla normativa.
Le diverse modalità per la limitazione dell’esposizione per tutti gli operatori dei settori della musica e
dell’intrattenimento sono necessariamente condizionate dalla tipologia di attività, dall’identità professionale e dal
livello di rischio. Dall’analisi e corretta interpretazione di questi fattori si potranno desumere, quindi, sistemi coerenti
di procedure e controlli la cui applicazione non sia in contrasto con la stessa natura del lavoro svolto.
Più nello specifico, i datori di lavoro ed organizzatori, sono tenuti a:
assicurare che la propria strategia in materia di salute e sicurezza tuteli i lavoratori dai rischi dovuti al
rumore;
rendere noti i contenuti di questa Linea guida, a scopo informativo, ai lavoratori e ai promotori, per
garantire un coinvolgimento a tutti i livelli;
valutare il rischio rumore, tenendo conto dei regolamenti e delle norme tecniche e dei contenuti delle
presenti linee guida, e se necessario effettuare misurazioni ;
ridurre i rischi se necessario con interventi tecnici e organizzativi;
fornire le opportune informazioni ai lavoratori occasionali o ai nuovi assunti in relazione ai rischi causati dal
rumore;
consultarsi con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).
In particolare, per quanto rigu
arda i lavoratori autonomi, si ricorda l’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro e DPI
conformi alle direttive comunitarie, anche dal punto di vista acustico.
Per la determinazione dei livelli di esposizione sonora i datori di lavoro possono adottare la seguente procedura.
Individuare il rischio valutando l’effettiva distribuzione dei diversi livelli sonori dello spettacolo indicando
chiaramente le aree di potenziale danno.
Per i grandi eventi, eseguire un’analisi per l’identificazione dei livelli di pressione a cui saranno esposti i
lavoratori impegnati nel singolo evento di spettacolo in relazione alle tre classi seguenti:
1) aree con livelli superiori a L
Aeq
> 85 dB(A) e/o L
Cpicco
> 137 dB(C);
2) aree con livelli compresi tra 85 e 80 dB(A) e senza livelli di picco significativi;
3) aree con livelli inferiori a 80 dB(A).
Stabilire il livello di esposizione al rumore degli addetti in base giornaliera, o settimanale o settimanale