DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
– Appendice Normativa
Pagina 118 di 279
10. Credits
Allegato 1: Parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità, nella seduta del 19.1.2011, riguardante il “Rischio
rumore nelle discoteche. Iniziative di prevenzione
”.
Allegato 2: Misura dell’esposizione a rumore nel settore della musica.
Allegato 3: Requisiti e standard acustici di alcuni luoghi di lavoro non industriali
Allegato 4: Principali esami specialistici nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria
1.
D.LGS. 81/2008 E SETTORI DELLA MUSICA E DELL’INTRATTENIMENTO
Il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i lavoratori, come definiti nell’
, compresi i lavoratori nei
settori della musica e dell’intrattenimento. Il D.Lgs. 81/2008, oltre che per quanto previsto nel
, regolamenta
l’esposizione agli agenti fisici di rischio nei luoghi di lavoro nel
, articolato in un
riguardante le disposizioni generali e quattro capi riguardanti specifici agenti fisici di rischio. In particolare, il
riguarda la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
1
durante il lavoro, senza prevedere
nessuna esclusione dal campo di applicazione. Per quanto riguarda i lavoratori della musica e delle attività
ricreative è comunque
prevista un’apposita linea guida per agevolare l’attuazione degli obblighi previsti dal
rappresentata dal presente documento.
L’
del D.Lgs. 81/2008, che ha recepito l’articolo 14 della Direttiva 2003/10/CE, recita infatti: “Su
proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro di cui all’
sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente capo, la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce le linee guida per
l’applicazione del presente capo nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center
2
”.
Occorre poi rilevare che a volte i lavoratori di questi settori operano come lavoratori autonomi, per i quali valgono le
disposizioni dell’
del D.Lgs. 81/08 e, ove applicabili, le disposizioni dell’
2. INTRODUZIONE
La particolarità dei settori della musica e dell’intrattenimento deriva dal fatto che, spesso, sono o si considerano
elementi essenziali dello spettacolo livelli sonori elevati ed effetti speciali rumorosi. Il
D.Lgs. 81/2008 stabilisce le prescrizioni minime per la tutela dei lavoratori in relazione ai rischi per la loro salute e
sicurezza derivanti dall’esposizione a rumore durante il lavoro o che da essa possono derivare.
Nel
viene riportato il campo di applicazione delle presenti Linee guida. Nel
indicazioni sulle modalità di valutazione del rischio. Le misure di prevenzione e protezione specifiche atte a ridurre i
livelli di esposizione al rumore sono illustrate nel
. All’informazione e formazione dei lavoratori e alla
sorveglianza sanitaria sono dedicati, rispettivamente, i
Le figure professionali indicate nel
possono essere esposte in modo ripetuto e più o meno prolungato a
livelli sonori superiori ai livelli di azione previsti dall’
del D.Lgs. 81/08. In particolare, per quanto riguarda la
musica, si possono fare le seguenti considerazioni:
le persone più direttamente esposte al suono della musica sono i musicisti stessi. Ad esempio, tipici livelli
di esposizione settimanale per gli orchestrali sono riportati in
; livelli di esposizione analoghi si
riscontrano anche per i musicisti di altri generi musicali;
per tutti i musicisti occorre tenere conto del fatto che l’esposizione a rumore solitamente comprende anche
le varie fasi di studio e di prova propedeutiche alla rappresentazione al pubblico;
anche per quanto riguarda le attività che utilizzano impianti per la fonoriproduzione, come ad esempio le
discoteche, si possono riscontrare esposizioni del personale addetto superiori ai valori di azione previsti
dall’
elevati livelli di pressione sonora della musica amplificata in genere sono desiderati e attesi dal pubblico; di
conseguenza, esposizioni al rumore, analoghe a quelle dei musicisti, sono state rilevate anche per il
personale di servizio quali ed esempio tecnici del suono e delle luci.
Per tutte le attività oggetto delle presenti Linee guida giova ricordare che è in vigore anche il D.P.C.M n. 215 del
16/4/1999, attuativo della Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95, che fissa i limiti di esposizione dei
frequentatori pari, rispettivamente, a 95 dB(A) di L
Aeq
e 102 dB(A) di L
ASmax
3
. Si osservi che questi livelli si
riferiscono a
un’esposizione occasionale e non si possono applicare a esposizioni professionali.
1
Nella presente linea guida si utilizza prevalentemente il termine di legge generale di rumore per caratterizzare l’energia sonora a cui sono esposti i
lavoratori, invece di utilizzare il termine musica che sarebbe più attinente ma che rimanda a una percezione psico-fisica di piacevolezza per l’ascoltatore
2
L’
art. 198
ha previsto anche apposite linee guida per il settore dei call center, non ricomprese nel testo dell’art. 14 della direttiva 2003/10/CE, che saranno
oggetto dei lavori della Commissione consultiva permanente per essere inoltrate alla Conferenza Stato – Regioni per l’approvazione.
3
L
ASmax
: livello di pressione sonora massimo ponderato A con costante di tempo “Slow”