ALLEGATO XX
A. COSTRUZIONE E IMPIEGO DI SCALE PORTATILI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
– Allegati
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A. COSTRUZIONE E IMPIEGO DI SCALE PORTATILI
1. E’ riconosciuta la conformità alle vigenti disposizioni, delle scale portatili, alle seguenti condizioni:
a) le scale portatili siano costruite conformemente alla Norma Tecnica UNI EN 131 parte I
a
e parte 2
a
;
b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla Norma Tecnica di cui al
, emesse da un
laboratorio ufficiale. Per laboratori ufficiali si intendono:
laboratorio dell’ISPESL;
laboratorio delle università e dei politecnici dello Stato;
laboratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della Legge 5 novembre 1971, n. 1086;
laboratori autorizzati in conformità a quanto previsto dalla
sezione B del presente ALLEGATO
, con Decreto
dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico;
labo
ratori dei Paesi membri dell’Unione Europea o dei paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo riconosciuti dai rispettivi Stati;
c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:
una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti;
le indicazioni utili per un corretto impiego;
le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date dei rilascio)
dei certificati delle prove previste dalla Norma Tecnica UNI EN 131 parte 1
a
e parte 2
a
;
una dichiarazione del costruttore di conformità alla Norma Tecnica UNI EN 131 parte 1
a
e parte 2
a
.
legalmente fabbricata e commercializzata in un altro Paese dell’Unione Europea
o in un altro Paese aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, può essere commercializzata in Italia
purché il livello di sicurezza sia equivalente a quello garantito dalle disposizioni, specifiche tecniche e standard
previsti dalla normativa italiana in materia.
B. AUTORIZZAZIONE AI LABORATORI DI CERTIFICAZIONE
(concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)
1. REQUISITI
1.1. I laboratori per essere autorizzati alla certificazione:
a) non devono esercitare attività di consulenza, progettazione, costruzione, commercializzazione, installazione o
manutenzione nella materia oggetto della certificazione. Il rapporto contrattuale a qualsiasi titolo intercorrente tra
i laboratori autorizzati ed il personale degli stessi deve essere vincolato da una condizione di esclusiva per tutta
la durata del rapporto stesso;
b) devono disporre di personale qualificato in numero sufficiente e dei mezzi tecnici necessari per assolvere
adeguatamente alle mansioni tecniche ed amministrative connesse con le procedure riguardanti l’attività di
certificazione;
c) devono dotarsi di manuale di qualità redatto in conformità alla Norma UNI CEI EN 45011;
d) devono utilizzare locali ed impianti che garantiscano le norme di igiene ambientale e la sicurezza del lavoro.
Richiami all’Allegato XX, sezione B, punto 1:
-
ALL. XX, sezione B, punto 3.1, lett. g)
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
2.1. L’istanza relativa alla richiesta di autorizzazione alla certificazione deve essere indirizzata al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VI.
2.2. L’istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui al
, sottoscritta dal legale rappresentante del
laboratorio e contenente il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio
competente, deve essere prodotta in originale bollato unitamente a due copie, e contenere l’esplicita indicazione
dell’autorizzazione richiesta, nonché l’elenco delle certificazioni per le quali viene richiesta.
Richiami all’Allegato XX, sezione B, punto 2:
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3. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE
3.1. All’istanza di autorizzazione alla certificazione da inviarsi con le modalità di cui al
, devono essere
allegati i seguenti documenti in triplice copia:
a)
copia dell’atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero estremi dell’atto normativo per i
soggetti di diritto pubblico, da cui risulti l’esercizio dell’attività di certificazione richiesta;