ALLEGATO V
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A
DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
– Allegati
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spostabili, le quali debbono essere rimesse al loro posto o in p
osizione di difesa non appena sia cessata l’esigenza
che ne ha richiesto la rimozione.
In ogni caso il posto di lavoro o di manovra dei lavoratori deve essere sistemato o protetto in modo da evitare
cadute entro l’apertura di alimentazione o offese da parte degli organi in moto.
5.7.4
Le molazze e le macchine simili debbono essere circondate da un riparo atto ad evitare possibili offese dagli organi
lavoratori in moto.
Le aperture di scarico della vasca debbono essere costruite o protette in modo da impedire che le mani dei
lavoratori possano venire in contatto con gli organi mobili della macchina.
5.8 Macchine per centrifugare e simili
5.8.1
Le macchine per centrifugare e simili debbono essere usate entro i limiti di velocità e di carico stabiliti dal
costruttore. Tali limiti debbono risultare da apposita targa ben visibile applicata sulla macchina e debbono essere
riportati su cartello con le istruzioni per l’uso, affisso presso la macchina.
5.8.2
Le macchine per centrifugare in genere, quali gli idroestrattori e i separatori a forza centrifuga, debbono essere
munite di solido coperchio dotato del dispositivo di blocco previsto al
e di freno adatto ed efficace.
Qualora, in relazione al particolare uso della macchina, non sia tecnicamente possibile applicare il coperchio, il
bordo dell’involucro esterno deve sporgere di almeno tre centimetri verso l’interno rispetto a quello del paniere.
5.9 Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri
5.9.1
Nelle macchine con cilindri lavoratori e alimentatori accoppiati e sovrapposti, o a cilindro contrapposto a superficie
piana fissa o mobile, quali laminatoi, rullatrici, calandre, molini a cilindri, raffinatrici, macchine tipografiche a cilindri
e simili, la zona di imbocco, qualora non sia inaccessibile, deve essere efficacemente protetta per tutta la sua
estensione, con riparo per impedire la presa e il trascinamento delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore.
Qualora per esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere la zona di imbocco, le macchine di cui al
primo comma debbono essere provviste di un dispositivo che, in caso di pericolo, permetta, mediante agevole
manovra, di conseguire il rapido arresto dei cilindri.
Inoltre, per quanto necessario ai fini della sicurezza e tecnicamente possibile, il lavoratore deve essere fornito e
fare uso di appropriati attrezzi che gli consentano di eseguire le operazioni senza avvicinare le mani alla zona
pericolosa.
Le disposizioni del presente punto non si applicano nei casi in cui, in relazione alla potenza, alla velocità, alle
caratteristiche ed alle dimensioni delle macchine, sia da escludersi il pericolo previsto dal primo comma.
5.9.2
I laminatoi e le calandre che, in relazione alle loro dimensioni, potenza, velocità o altre condizioni, presentano
pericoli specifici particolarmente gravi, quali i laminatoi (mescolatori) per gomma, le calandre per foglie di gomma e
simili, debbono essere provvisti di un dispositivo per l’arresto immediato dei cilindri avente l’organo di comando
conformato e disposto in modo che l’arresto possa essere conseguito anche mediante semplice e leggera
pressione di una qualche parte del corpo del lavoratore nel caso che questi venga preso con le mani dai cilindri in
moto.
Il dispositivo di arresto di cui al comma precedente oltre al freno deve comprendere anche un sistema per la
contemporanea inversione del moto dei cilindri prima del loro arresto definitivo.
5.10 Apritoii, battitoi, carde, sfilacciatrici, pettinatrici e macchine simili
5.10.1
Gli organi lavoratori degli apritoi, dei battitoi, delle carde, delle sfilacciatrici, delle pettinatrici e delle altre macchi ne
pericolose usate per la prima lavorazione delle fibre e delle materie tessili, quali catene a punta, aspi, rulli, tamburi
a denti o con guarnizioni a punta e coppie di cilindri, devono essere protetti mediante custodie conformate e
disposte in modo da rendere impossibile il contatto con essi delle mani e delle altre parti del corpo dei lavoratori.
Tali custodie, qualora non siano costituite dallo stesso involucro esterno fisso della macchina, devono, salvo
quanto è disposto nel
, essere fissate mediante viti, bulloni o altro idoneo mezzo.
5.10.2
Le custodie degli organi lavoratori delle macchine indicate nel
e le loro parti, che, durante il lavoro,
richiedono di essere aperte o spostate, devono essere provviste del dispositivo di blocco previsto al