TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA
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l’uso di agenti biologici dei
, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle
elencate nell’
ALLEGATO XLVIII
, tenendo anche conto dei criteri di cui all’
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
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Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
•
: arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 [
Sanzioni a carico dei preposti
•
: arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro [
Articolo 277 - Misure di emergenza
1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente di un agente biologico
appartenente ai
, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono
accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l’obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro infor
ma al più presto l’organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il
rappresentante per la sicurezza, dell’evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende
adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o
incidente relativo all’uso di agenti biologici.
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Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
•
: arresto fino a tre mesi o ammenda da € 800 a € 2.000 [
Sanzioni a carico dei lavoratori
•
: arresto fino a quindici giorni o ammenda da € 100 a € 400 [
: arresto fino a un mese o ammenda da € 300 a € 800 [
Articolo 278 - Informazioni e formazione
1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all’
evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore
di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per
quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
b)
le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto
impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al
3. L’informazione e la formazione di cui ai
sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in
questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in
caso di infortunio od incidente.
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Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
•
: arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 [
Sanzioni a carico dei preposti
•
: arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro [
CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 279 - Prevenzione e controllo
1. Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei
lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
a)
la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico