TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO IV - SANZIONI
Pagina 128 di 166
, e
b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli
, e
c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli
, e
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli
, e
Articolo 263 - Sanzioni per il preposto
1. Con riferimento alle previsioni di cui al
, il preposto è punito:
a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli
, e
, e
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 250 a 1.000 euro per la violazione degli
, e
Articolo 264 - Sanzioni per il medico competente
1. Il medico competente è punito:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione degli
, e
, e
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’
Articolo 264-bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’
, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 450 euro.
Articolo 265 - Sanzioni per i lavoratori
Articolo abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
Richiami al Titolo IX: