TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
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9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal Decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 12 luglio 2007, n. 155
, ed aggiornati con Decreto dello
stesso Ministro, adottato di concerto
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con il Ministro per le riforme e le innovazione nella pubblica
amministrazione, sentita la Commissione consultiva permanente.
10. L’ISPESL trasmette annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dati di sintesi
relativi al contenuto dei registri di cui al
ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.
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Sanzioni per il medico competente
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: arresto fino a un mese o ammenda da € 200 a € 800 [
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Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
•
: sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800 [
Richiami all’Art. 243:
-
Articolo 244 - Registrazione dei tumori
1. L’ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di
bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e
dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di Direttive e Regolamenti comunitari. A tale scopo
raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui
all’
e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul
territorio nazionale, nonché i dati di cara
ttere occupazionale rilevati, nell’ambito delle rispettive attività istituzionali,
dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, dall’Istituto nazionale di statistica, dall’Istituto nazionale contro gli
infortuni sul lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al
integrano i flussi informativi di cui all’
2. I medici e le strutture sanitari pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati,
che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne
danno segnalazione all’ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al
, trasmettendo le
informazioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308
, che regola le
modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.
3. Presso l’ISPESL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, con
sezioni rispettivamente dedicate:
a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);
b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei
tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);
c) ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologia riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di
elaborazione ed analisi dei dati di cui al
, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti
ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi
occupazionali.
4. L’ISPESL rende disponibili al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali
, all’INAIL ed alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con
periodicità annuale.
5. I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione complessi va dei
sistemi di monitoraggio di cui ai
sono determinati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali
, d’intesa con le regioni e province autonome.
Richiami all’Art. 244:
-
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Commento personale all’art. 243: è stato eliminato “con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e” perché è una ripetizione.