TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
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e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al
3. L’informazione e la formazione di cui ai
sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in
questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni
o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre
indicazioni devono essere conformi al disposto dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52
, e 14 marzo 2003, n.
, e successive modificazioni.
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Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
•
: arresto fino a sei mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000 [
Sanzioni per il preposto
•
: arresto fino a un mese o ammenda da 250 a 1.000 euro [
Articolo 240 - Esposizione non prevedibile
1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei
lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per
identificare e rimuovere la causa dell’evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l’area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti
agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di
protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l’uso dei dispositivi di
protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente
necessario.
3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all’organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al
indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.
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Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
•
: arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 [
: arresto fino a sei mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000 [
Sanzioni per il preposto
•
: arresto sino a due mesi o ammenda da € 400 a € 1.600 [
Richiami all’Art. 240:
-
Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari
1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l’adozione di
tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un’esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti
cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente
possibile, all’isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai
lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al
dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente
necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare.
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Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
•
: arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 [
Sanzioni per il preposto
•
: arresto sino a due mesi o ammenda da € 400 a € 1.600 [
SEZIONE III - SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all’
ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria.