TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI
IN QUOTA
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SEZIONE VI - PONTEGGI MOVIBILI
Articolo 139 - Ponti su cavalletti
1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei
ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel
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Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
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: arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro [
Articolo 140 - Ponti su ruote a torre
1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle
oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano
essere ribaltati.
2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi
equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote
durante l’esecuzione dei lavori in quota.
4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale
obbligo
per i ponti su ruote a torre conformi all’
5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.
6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di
essi si trovano lavoratori o carichi.
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Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
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: arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro [
: arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800 [
SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE
Articolo 141 - Strutture speciali
1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere
adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità
dell’opera sia completamente assicurata.
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Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
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: arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro [
Articolo 142 - Costruzioni di archi, volte e simili
1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di
qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite
in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto o
costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.
2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili,
che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o
architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità.
3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al
, devono essere esibiti sul posto di lavoro a
richiesta degli organi di vigilanza.
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Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
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: arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro [
Richiami all’Art. 142:
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