TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI
IN QUOTA
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6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di
ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.
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Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
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: arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800 [
: arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro [
Richiami all’Art. 125:
-
Articolo 126 - Parapetti
1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di 2 metri,
devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.
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Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
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: arresto fino a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 [
Richiami all’Art. 126:
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Articolo 127 - Ponti a sbalzo
1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l’impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a
sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.
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Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
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: arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800 [
Richiami all’Art. 127:
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Articolo 128 - Sottoponti
1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non
superiore a m 2,50.
2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi,
per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e
quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.
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Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
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:arresto fino a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 [
Articolo 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da
terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri
perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo,
avente larghezza utile di almeno m 1,20.
2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono
essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 centimetri per l’affrancamento della sponda esterna del
cassero medesimo. Come sotto ponte può servire l’impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano
sottostante.
3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all’altezza del solaio di copertura
del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la cadu
ta di materiali dall’alto. Tale
protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le
stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell’area sottostante.
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Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
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: arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800 [
: arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro [