Operatori macchine movimento terra (escavatori, pale caricatrici, terne)
Accordo Stato-Regioni del 22 Febbraio 2012 Attuazione dell’articolo 73, comma 5, D.lgs. n. 81/08
Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012:Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente accordo costituisce attuazione dell’articolo 73, comma 5, D.lgs. n. 81/08, ove si demanda alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.
OBIETTIVI: Trasferimento delle capacità e conoscenze per un corretto e sicuro uso delle macchine movimento terra, per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne.
DESTINATARI: Operatori escavatori idraulici, caricatori frontali e terne.
SPECIFICHE MEZZO: Operatori macchine movimento terra (escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli)(escavatori idraulici, caricatori frontali e terne)(Decreto Legislativo coordinato 81/2008 e 106/2009 artt. art. 73 comma e 4 - Accordo Stato Regioni 22/02/12)
Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne (16 ore)
1.0. Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall’articolo 73, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, l’utilizzo di escavatori, pale caricatrici frontali e terne diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell’operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato.
1. Modulo giuridico - normativo (1 ora)
1.1. Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.
2. Modulo tecnico (3 ore)
2.1. Categorie di attrezzature: i vari tipi di macchine movimento terra e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche, con particolare riferimento a escavatori, caricatori, terne e autoribaltabili a cingoli.
2.2. Componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, circuiti dì comando, impianto idraulico, impianto elettrico (ciascuna componente riferita alle attrezzature oggetto del corso).
2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Visibilità dell’attrezzatura e identificazione delle zone cieche, sistemi di accesso.
2.4. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo; controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di lavoro.
2.5. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nel ciclo base delle attrezzature (rischio di capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non intenzionali con organi in movimento e con superfici calde, rischi dovuti alla mobilità, ecc.). Avviamento, spostamento, azionamenti, manovre, operazioni con le principali attrezzature di lavoro. Precauzioni da adottare sull’organizzazione dell’area di scavo o lavoro.
2.6. Protezione nei confronti degli agenti fisici: rumore, vibrazioni al corpo intero ed al sistema mano-braccio.
3. Moduli pratici specifici
3.6. Modulo pratico per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne (12 ore)
3.6.1. Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici.
3.6.2. Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione, conoscenza dei pattern di comando.
3.6.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali delle macchine, dei dispositivi di comando e di sicurezza.
3.6.4. Pianificazione delle operazioni di campo, scavo e caricamento: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso, tipologia e condizioni del fondo e del terreno, sbancamento, livellamento, scavo, scavo offset, spostamento in pendenza a vuoto ed a carico nominale. Operazioni di movimentazione e sollevamento carichi, manovra di agganci rapidi per attrezzi.
3.6.5. Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo.
3.6.5.1 Guida degli escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne su strada. Le esercitazioni devono prevedere:
a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro;
b) guida con attrezzature.
3.6.5.2 Uso di escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne. Le esercitazioni devono prevedere:
a) esecuzione di manovre di scavo e riempimento;
b) accoppiamento attrezzature in piano e non;
c) manovre di livellamento;
d) operazioni di movimentazione carichi pesanti e di precisione;
e) uso con forche o pinza;
f) aggancio di attrezzature speciali (martello demolitore, pinza idraulica, trivella, ecc.) e loro impiego;
g) manovre di caricamento.
3.6.6. Messa a riposo e trasporto degli escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. Salita sul carrellone di trasporto. Individuazione dei punti di aggancio per il sollevamento.
4. Valutazione
4.1. Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla.
Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.
4.2. Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione:
a) di almeno 2 delle prove di cui ai punti: 3.1.5.2 per gli escavatori idraulici; 3.2.5.2 per gli escavatori a fune; 3.3.5.2 per i caricatori frontali; 3.4.5.2 per le terne; 3.5.5.2 per gli autoribaltabili;
b) di almeno 3 delle prove di cui al punto 3.6.5.2. per gli escavatori idraulici, i caricatori frontali e le terne.
4.3. Tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 devono essere superate.
4.4. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.
4.5. L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di abilitazione.
6. Durata della validità dell’abilitazione ed aggiornamento
6.1.
L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di
rilascio dell’attestato di abilitazione di cui al punto 5.2, previa
verifica della partecipazione a corso di aggiornamento.
6.2.
Il CORSO
DI AGGIORNAMENTO
di
cui al punto 6.1 ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3
ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici,
di cui agli allegati III e seguenti.
9.
Riconoscimento della formazione pregressa
9.1.
Alla data di entrata in vigore del presente accordo sono riconosciuti
i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura,
soddisfino i seguenti requisiti:
a) corsi di formazione della
durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati,
composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale
dell’apprendimento;
b) corsi, composti di modulo teorico, modulo
pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva
inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli
stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al
punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
accordo;
c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica
finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il
modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale
dell’apprendimento.
9.2.
Gli
attestati dì abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1
hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di
attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento
per quelli di cui alla lettera a), dalia data di aggiornamento per
quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di
superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui
alla lettera c).
9.3.
Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima dell’entrata
in vigore del presente accordo, questo deve essere documentato
tramite registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con
firme), nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e
fine, esiti della valutazione teorica e dell’esercitazione pratica.
La documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni dalla
data di conclusione del corso, il partecipante al corso deve essere
in possesso di attestato di partecipazione.
9.4.
I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore
del presente accordo sono in possesso di esperienza documentata
almeno pari à 2 anni sono soggetti ai corso di aggiornamento di cui
al punto 6 da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione
del medesimo accordo.